La città possibile Friuli Venezia Giulia
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Normativa

Carta europea dei diritti del pedone

1. Il pedone ha il diritto di vivere in un ambiente sano e di godere in tutta libertà degli spazi pubblici senza che la sua salute fisica e psichica venga messa a repentaglio.

2. Il pedone ha il diritto di vivere in centri urbani che siano a misura d'uomo e non dell' automobile.

3. I bambini, gli anziani e le persone handicappate hanno il diritto a che la città sia per loro un luogo di socializzazione e non la causa del peggioramento del loro stato di più deboli.

4. Gli handicappati hanno il diritto a misure adeguate per favorire le loro possibilità di spostamento; in particolare si chiede che vengano eliminate tutte le barriere architettoniche che ne impediscono l'inserimento sociale e che i mezzi di trasporto pubblici siano attrezzati in base alle loro necessità.

5. Il pedone ha diritto a delle zone a lui riservate che non siano unicamente delle semplici isole pedonali, ma abbiano la massima estensione possibile e siano integrate nell' organizzazione generale degli agglomerati.

6. Il pedone ha diritto in particolare alle seguenti misure:
a) le emissioni toniche e chimiche dei veicoli a motore devono essere continuamente adeguate alle disposizioni;
b) i veicoli pubblici non devono diventare fonte di inquinamento ambientale e acustico;
e) i polmoni verdi devono essere salvaguardati e bisogna crearne continuamente dei nuovi;
d) i limiti di velocità devono essere adattati in modo da favorire effettivamente le possibilità di spostamento a piedi o in bicicletta;
e) la pubblicità non deve promuovere unicamente un uso sconsiderato e dannoso dell'automobile;
f) la segnaletica deve essere adeguata alle necessità dei non vedenti e dei deboli d'udito;
g) le dovute misure devono essere messe in pratica per far si che il pedone possa fermarsi, percorrere e raggiungere le strade e i marciapiedi (prevedendo ad esempio dei rivestimenti antisdrucciolo, rampe, eliminazione degli scalini tra la strada e il marciapiede, dimensionare la strada secondo i bisogni, cercare delle soluzioni per migliorare la protezione e la sicurezza del pedone, sistemare delle aree di riposo e di svago, costruire dei sottopassaggi o delle passerelle per l'attraversamento delle strade).

7. Il pedone ha il diritto di poter spostarsi come meglio gli pare, utilizzando i mezzi, di trasporto in una forma integrata. In particolare:
a) i trasporti pubblici devono essere predisposti e attrezzati in maniera da poter rispondere ai bisogni dei cittadini, compresi gli handicappati.
b) le piste ciclabili devono essere costruite anche all'interno degli abitati.
e) le aree di parcheggio non devono essere d'intralcio ad altri spostamenti e non devono ridurre le possibilità di apprezzare le bellezze naturali e architettoniche.

8. Ogni Stato deve fare in modo che l'opinione pubblica sia adeguatamente informata sui diritti del pedone utilizzando i canali d'informazione ritenuti più idonei. Questa informazione deve iniziare con i primi anni di scuola.
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