Carta europea dei
diritti del pedone
1. Il
pedone ha il diritto di vivere in un ambiente sano e di godere
in tutta libertà degli spazi pubblici senza che la sua salute
fisica e psichica venga messa a repentaglio.
2. Il pedone ha il diritto di vivere in centri urbani che siano
a misura d'uomo e non dell' automobile.
3. I bambini, gli anziani e le persone handicappate hanno il
diritto a che la città sia per loro un luogo di socializzazione
e non la causa del peggioramento del loro stato di più deboli.
4. Gli handicappati hanno il diritto a misure adeguate per favorire
le loro possibilità di spostamento; in particolare si chiede
che vengano eliminate tutte le barriere architettoniche che
ne impediscono l'inserimento sociale e che i mezzi di trasporto
pubblici siano attrezzati in base alle loro necessità.
5. Il pedone ha diritto a delle zone a lui riservate che non
siano unicamente delle semplici isole pedonali, ma abbiano la
massima estensione possibile e siano integrate nell' organizzazione
generale degli agglomerati.
6. Il pedone ha diritto in particolare alle seguenti misure:
a) le emissioni toniche e chimiche dei veicoli a motore devono
essere continuamente adeguate alle disposizioni;
b) i veicoli pubblici non devono diventare fonte di inquinamento
ambientale e acustico;
e) i polmoni verdi devono essere salvaguardati e bisogna crearne
continuamente dei nuovi;
d) i limiti di velocità devono essere adattati in modo da favorire
effettivamente le possibilità di spostamento a piedi o in bicicletta;
e) la pubblicità non deve promuovere unicamente un uso sconsiderato
e dannoso dell'automobile;
f) la segnaletica deve essere adeguata alle necessità dei non
vedenti e dei deboli d'udito;
g) le dovute misure devono essere messe in pratica per far si
che il pedone possa fermarsi, percorrere e raggiungere le strade
e i marciapiedi (prevedendo ad esempio dei rivestimenti antisdrucciolo,
rampe, eliminazione degli scalini tra la strada e il marciapiede,
dimensionare la strada secondo i bisogni, cercare delle soluzioni
per migliorare la protezione e la sicurezza del pedone, sistemare
delle aree di riposo e di svago, costruire dei sottopassaggi
o delle passerelle per l'attraversamento delle strade).
7. Il pedone ha il diritto di poter spostarsi come meglio gli
pare, utilizzando i mezzi, di trasporto in una forma integrata.
In particolare:
a) i trasporti pubblici devono essere predisposti e attrezzati
in maniera da poter rispondere ai bisogni dei cittadini, compresi
gli handicappati.
b) le piste ciclabili devono essere costruite anche all'interno
degli abitati.
e) le aree di parcheggio non devono essere d'intralcio ad altri
spostamenti e non devono ridurre le possibilità di apprezzare
le bellezze naturali e architettoniche.
8. Ogni Stato deve fare in modo che l'opinione pubblica sia
adeguatamente informata sui diritti del pedone utilizzando i
canali d'informazione ritenuti più idonei. Questa informazione
deve iniziare con i primi anni di scuola.
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